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Percorso: SERVIZI ALLE IMPRESE > Tirocinio formativo e di orientamento
:: TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO



Sono strumenti di politica attiva del lavoro finalizzati all'inserimento temporaneo nel mondo del lavoro e ad agevolare l'incontro domanda-offerta di lavoro.

I tirocini non determinano l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

Al tirocinante può essere riconosciuto un rimborso spese.

Al termine del periodo di tirocinio non sussiste per il datore di lavoro alcun obbligo di assunzione, sebbene possa determinarsi l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Beneficiari

Persone che hanno assolto l'obbligo scolastico; non é richiesto formalmente alcun requisito di età per poter accedere al tirocinio se non quello connesso all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

I disabili che svolgono attività di tirocinio sono computati nella quota di riserva prevista per le assunzioni obbligatorie nell'ambito dei progetti realizzati nell'ambito di convenzioni stipulate con i Centri prov. per l'impiego e sono esclusi dalla base di computo della riserva (DM 22.1.2001).

I giovani che prestano servizio civile possono svolgere attività di tirocinio purché questo non impedisca il normale espletamento del servizio civile.

Soggetti ospitanti

 Possono essere soggetti ospitanti i datori di lavoro sia pubblici che privati, entro i seguenti limiti:

  • un tirocinante nel caso di aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5 unità;
  • non più di 2 tirocinanti contemporaneamente in aziende con dipendenti a tempo indeterminato compresi tra 6 e 19 unità;
  • non più del 10% di tirocinanti in aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato. Se il calcolo della percentuale massima produce frazione di unità esse si arrotondano all’unità superiore solo quando la frazione è pari o superiore a 0,5 (esempio: 26 dipendenti 10% = 2,6 = 3 tirocini; 24 dipendenti 10% = 2,4 = 2 tirocini).

Soggetti promotori

I soggetti promotori hanno funzione di assistenza e garanzia.

Possono essere soggetti promotori:

  • centri provinciali per l'impiego;
  • università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
  • provveditorati agli studi;
  • scuole statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale;
  • centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente ovvero accreditati;
  • comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali ove esistenti;
  • servizi di inserimento lavorativo per i disabili gestiti da enti pubblici;
  • centri di formazione privati specificatamente autorizzati dalla Regione.

I Centri Provinciali per l’Impiego possono attivare tirocini formativi e di orientamento solo a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità.

Modalità procedurali

Per poter attivare un tirocinio occorre stipulare apposite Convenzioni  tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante.

Possono essere stipulate “Convenzioni quadro” a livello territoriale tra i soggetti istituzionalmente competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate. Per le Aziende iscritte alle Associazioni di categoria che hanno stipulato una Convenzione quadro con la Provincia non è necessaria la stipulazione di una singola Convenzione.

La Convenzione ha durata di 5 anni ed è rinnovabile.

Alla Convenzione, che può riguardare anche più tirocini, deve essere allegato un progetto formativo con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità e delle finalità perseguite dal tirocinio.

Il soggetto ospitante invia copia della convenzione e del progetto tramite il sistema operativo SARE:

  • alla Regione;
  • all'ufficio periferico del Ministero del lavoro competente in materia ispettiva;
  •  alle rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il progetto formativo deve anche indicare il nominativo del tutor aziendale e del tutor didattico-organizzativo.

A fine percorso al tirocinante viene rilasciata una dichiarazione delle competenze acquisite.

Tutor didattico-organizzativo

 I soggetti promotori devono garantire la presenza di un tutor responsabile didattico/organizzativo del tirocinio.

A detto tutor compete:

  • il controllo dei contenuti formativi del tirocinio,
  • il tutoraggio in termini di aiuto, motivazione e orientamento ai soggetti avviati,
  • il monitoraggio del tirocinio,
  • la verifica degli esiti.

Tutor aziendale

I soggetti ospitanti devono indicare nella convenzione il responsabile aziendale dell'inserimento.

Il tutor aziendale ha il compito di:

  • seguire il tirocinante nell’area aziendale ove opera e nei momenti formativi,
  •  contribuire alla stesura del progetto formativo,
  • affiancare il tirocinante in azienda,
  •  illustrare le modalità delle fasi lavorative,
  • chiarire le eventuali problematiche che possono emergere durante il tirocinio,
  •  valutare la prestazione del tirocinante,
  • rapportarsi costantemente con il tutor di garanzia.

Obbligo assicurativo

I soggetti ospitanti devono provvedere ad assicurare i tirocinanti contro il rischio infortuni e malattie professionali presso l'INAIL, ed attivare apposita polizza presso una compagnia di assicurazione contro i danni arrecati a terzi per responsabilità civile.

Obblighi dei tirocinanti

Il tirocinante deve:

  • svolgere l'attività prevista dal progetto;
  • rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
  • mantenere la riservatezza su informazioni e conoscenze dei processi produttivi acquisiti durante il tirocinio
  • seguire le indicazioni dei tutors e fare riferimento ad essi per qualsiasi evenienza organizzativa
  • rispettare i regolamenti aziendali

 Durata dei tirocini

La durata massima dei tirocini é collegata alle caratteristiche del beneficiario.

Soggetti beneficiari
Durata
Studenti che frequentano la scuola secondaria
non più di 4 mesi
  •  lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti nelle liste di mobilità;
  • allievi degli istituti professionali di Stato e di corsi di formazione professionale,
  • studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei 18 mesi successivi al completamento della formazione
non più di 6 mesi
  • studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario;
  • studenti frequentanti dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione;
  • studenti frequentanti scuole di specializzazione post secondari anche non universitarie, anche nei 18 mesi successivi al termine di studi;
  • persone svantaggiate di cui all’art. 4, comma 1, della legge 381/1991 (es. invalidi fisici e psichici, tossicodipendenti alcoolisti, minori in età di lavoro con difficoltà familiari)
non più di 12 mesi
  • portatori di handicap
non più di 24 mesi

Nel computo dei limiti di durata massima del tirocinio sono esclusi gli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile nonché i periodi di astensione obbligatoria per maternità.

Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata sopra indicate.


:: CONTATTI

CENTRO per l'IMPIEGO di PIACENZA – Ufficio Tirocini:
tel 0523/795735–736 infoaziende.pc@provincia.pc.it

CENTRO per l'IMPIEGO di CASTEL SAN GIOVANNI - Ufficio Tirocini:
tel 0523/882478 infoaziende.csgiovanni@provincia.pc.it

CENTRO per l'IMPIEGO di FIORENZUOLA D'ARDA - Ufficio Tirocini:
tel 0523/982394 informazione.fiorenzuola@provincia.pc.it

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